Quando parliamo di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno ci riferiamo a istituti di diritto civile che hanno la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nello svolgimento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
I presupposti delle tre forme di assistenza e tutela variano in relazione alle condizioni personali del soggetto da proteggere e alla finalità di protezione che si intende perseguire.
Laddove l’individuo versi in uno stato di assoluta ed irreversibile incapacità di intendere e di volere, si rende necessario procedere con l’interdizione giudiziale.
Con la sentenza di interdizione, il tribunale nomina un tutore, il quale sostituisce integralmente l’interdetto nel compimento di tutti gli atti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
- Successivamente alla pronuncia della sentenza, si apre la tutela presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale competente, e il procedimento prosegue secondo gli adempimenti stabiliti dal Giudice tutelare.
- Gli atti eventualmente compiuti dall’interdetto dopo la pubblicazione della sentenza di interdizione sono annullabili, su istanza del tutore, dell’interdetto medesimo, dei suoi eredi o aventi causa.
- Il tutore, oltre a redigere l’inventario dei beni dell’interdetto, è tenuto a gestirne il patrimonio nel suo esclusivo interesse, a richiedere l’autorizzazione del Giudice tutelare per gli atti di straordinaria amministrazione e a presentare un rendiconto annuale della gestione, nonché un rendiconto finale al termine dell’incarico.
- Diversa è la figura dell’inabilitazione, che si applica nei confronti di soggetti che, pur non essendo totalmente incapaci, presentano una capacità di intendere e di volere gravemente ridotta. In tal caso, l’inabilitato conserva la capacità di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione necessita dell’assistenza di un curatore.
- Infine, l’amministrazione di sostegno, introdotta dalla legge n. 6/2004, rappresenta lo strumento di tutela più flessibile e meno afflittivo, volto ad assistere la persona che, per effetto di una infermità o menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. Essa consente di modellare l’intervento di protezione sulle concrete esigenze del beneficiario, limitando la capacità di agire solo nei casi strettamente necessari.