Il mantenimento dei figli è un obbligo che sorge per il solo fatto della genitorialità e prescinde dalla natura del rapporto tra i genitori.
Infatti, l’obbligo di mantenimento dei figli non viene meno a seguito della separazione dei genitori, trovando applicazione tanto nel caso di matrimonio quanto in quello di convivenza more uxorio..
Tale obbligo trova fondamento tanto nella Costituzione quanto nel Codice Civile, rispettivamente all’ art. 30 Cost. e agli artt. 315-bis, 316-bis, 337-ter e 337-septies c.c.
In particolare, l’art. 316-bis c.c. stabilisce che “i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Trattandosi di un principio inderogabile, nessun genitore può essere esonerato da tale obbligo, neppure in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
Il contributo al mantenimento dei figli può essere stabilito dal giudice durante il procedimento di separazione dei genitori (se coniugati,) oppure laddove i genitori si rivolgano al giudice per regolamentare i rapporti personali e patrimoniali, nell’interesse dei figli (in caso di cessazione della convivenza).
Detto contributo può essere stabilito in accordo tra le parti o richiesto al Tribunale:
Anche senza una richiesta esplicita da parte di uno dei genitori, il giudice può attribuire l’assegno di mantenimento per tutelare gli interessi materiali e morali del minore.
In ogni caso, va precisato che il mantenimento è volto a garantire la protezione del minore e, per tale motivo, l’assegno è:
In alternativa al versamento di un assegno periodico, i genitori possono concordare — oppure chiedere al giudice di disporre — il mantenimento diretto, soprattutto nei casi di collocamento alternato o turnario del minore, presso ciascun genitore. In tali ipotesi, ciascun genitore provvede direttamente al mantenimento del figlio durante i periodi di rispettiva permanenza, senza necessità di corrispondere un assegno all’altro.
Restano escluse dal mantenimento diretto le spese straordinarie, che devono essere sostenute dai genitori in parti uguali (solitamente al 50%) o in proporzione ai rispettivi redditi. Il genitore che anticipa la spesa ha diritto al rimborso della quota spettante all’altro, poiché tali spese, essendo variabili e imprevedibili, non rientrano nel contributo al mantenimento ordinario.
Salvo accordi diversi tra le parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
In ogni caso, anche l’assegnazione della casa familiare incide sulla determinazione della misura del contributo economico, da versare in favore del genitore collocatario della prole, poiché, indubbiamente, comporta un vantaggio economico per il coniuge assegnatario, che deve essere considerato nella determinazione del contributo, soprattutto ove il genitore non collocatario sia costretto a sostenere ulteriori spese abitative.
Per quanto concerne la durata, va evidenziato che l’obbligo di versare il contributo al mantenimento cessa con il raggiungimento dell’indipendenza economica del figlio.
La semplice circostanza che il figlio svolga un’attività lavorativa non comporta automaticamente la cessazione dell’obbligo di mantenimento, specie nei casi di occupazione precaria o saltuaria.
In applicazione dell’art. 337-ter c.c., salvo diversi accordi tra le parti, ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, tenendo conto: