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Divorzio

Il divorzio è l’atto giuridico che scioglie definitivamente il matrimonio civile oppure fa cessare gli effetti civili del matrimonio concordatario.

In altri termini termini, il divorzio consiste nella fine legale del vincolo matrimoniale.

Per quanto concerne gli effetti, quelli principali sono i seguenti: mutamento dello stato civile dei coniugi, che passano da “coniugato/a” a “divorziato”; perdita dei reciproci diritti successori; il coniuge perde il diritto all’uso del cognome dell’altro, salvo diversa autorizzazione del giudice; ;  il coniuge divorziato può avere diritto a una quota della pensione di reversibilità dell’ex coniuge; potrebbe sorgere l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile.

In particolare, l’assegno divorzile è volto a tutelare il coniuge economicamente più debole in funzione dei sacrifici compiuti durante il matrimonio.
Restano irrilevanti le motivazioni soggettive che hanno indotto il coniuge a dedicarsi prevalentemente alla famiglia, poiché tale scelta è stata accettata e condivisa dall’altro coniuge.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto all’assegno divorzile una natura perequativo-compensativa: la somma riconosciuta non è finalizzata a garantire l’autosufficienza economica del beneficiario, bensì a compensare il reddito non percepito a causa della rinuncia o della limitazione dell’attività lavorativa e delle opportunità di crescita professionale, conseguenti alle scelte effettuate durante la vita matrimoniale per la cura della famiglia.

L’ordinanza della Cassazione n. 2917/2026 chiarisce che l’assegno può essere riconosciuto qualora il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato concrete occasioni lavorative o di sviluppo professionale per dedicarsi alla famiglia.
Sono irrilevanti le ragioni soggettive — affettive o di mera opportunità economico-relazionale — che abbiano determinato tale scelta, in quanto comunque condivisa all’interno del rapporto coniugale.

L’assegno di divorzio mira, infatti, a compensare lo squilibrio economico derivante dall’impiego delle proprie energie e attitudini nella vita familiare, anziché in attività produttive di reddito, indipendentemente dalle motivazioni che hanno guidato tale decisione.

La pronuncia di legittimità afferma inoltre che il riconoscimento dell’assegno richiede l’accertamento:

  • dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente;

  • dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

I criteri attributivi e quantificativi dell’assegno divorzile non dipendono più dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre lo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi assume rilievo quale precondizione fattuale.

Il giudizio deve fondarsi su una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, tenendo conto:

  • del contributo fornito dal richiedente alla vita familiare;

  • della partecipazione alla formazione del patrimonio comune e personale;

  • della durata del matrimonio;

  • dell’età del coniuge avente diritto.

La natura perequativo-compensativa dell’assegno discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e comporta il riconoscimento di un contributo finalizzato non al raggiungimento astratto dell’autosufficienza economica, ma al conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo effettivamente prestato nella realizzazione della vita familiare, con particolare riguardo alle aspettative professionali sacrificate.

In definitiva, la Suprema Corte precisa che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il contributo fornito, durante il matrimonio, alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge.
Tale compensazione presuppone la sussistenza di uno squilibrio patrimoniale riconducibile alle scelte condivise di vita matrimoniale, che abbiano determinato la rinuncia a concrete e realistiche opportunità professionali e reddituali.
La prova di tali circostanze incombe sul coniuge richiedente.