Con la sottoscrizione di un contratto di transazione le parti prevengono l’insorgere di una lite o pongono fine ad una già insorta, facendosi reciproche concessioni (art. 1965 c.c.).
La transazione, dunque, presuppone uno stato di incertezza oggettiva, che si traduce in un conflitto reale o potenziale tra le parti, relativamente ad una determinata situazione giuridica.
La transazione è novativa quando la situazione giuridica pregressa viene interamente sostituita.