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Interpretazione contratti bancari e di investimento finanziario

Ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico della Finanza (TUF), il contratto di intermediazione finanziaria – c.d. contratto quadro – deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità.
Tale requisito formale è richiesto non solo per la validità del contratto stesso, ma anche per la validità dei successivi ordini di investimento, che da esso traggono la propria causa giuridica.

Il contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti, ossia dall’investitore e dall’intermediario. Quest’ultimo, da un lato, è tenuto ad acquisire preventivamente una serie di informazioni relative al cliente, prima di formulare qualsiasi proposta o piano di investimento; dall’altro, è obbligato, prima dell’esecuzione di ciascun ordine, a fornire informazioni chiare, complete e comprensibili sulle caratteristiche e sui rischi specifici degli strumenti finanziari offerti.

A tal fine, attraverso il Questionario di profilatura, gli intermediari finanziari devono valutare la conoscenza, l’esperienza e la propensione al rischio dell’investitore, prima di prestare servizi di consulenza o di investimento.
Il questionario è finalizzato a raccogliere informazioni dettagliate riguardanti:

  • le conoscenze ed esperienze pregresse del cliente in materia di investimenti;
  • la situazione finanziaria complessiva (reddito, patrimonio, liquidità, impegni finanziari);
  • gli obiettivi di investimento, inclusi l’orizzonte temporale e la tolleranza al rischio.

La compilazione del questionario deve avvenire in sede di instaurazione del rapporto contrattuale e deve essere periodicamente aggiornata, al fine di garantire che il profilo dell’investitore rimanga coerente con la sua situazione personale ed economico-patrimoniale.

La corretta profilatura costituisce un adempimento essenziale degli obblighi previsti dagli artt. 21 TUF e 28–29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 (oggi Reg. n. 16190/2007), risultando funzionale all’applicazione della c.d. suitability rule, che impone all’intermediario di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate rispetto alle caratteristiche e agli obiettivi del cliente.